Art. 5.
(Compiti delle province, delle città metropolitane e dei comuni).

      1. Le province, le città metropolitane e i comuni esercitano le funzioni amministrative connesse alla promozione e alla fruizione della cultura dello spettacolo dal vivo.
      2. Le province, le città metropolitane e i comuni, in particolare:

          a) partecipano alla definizione della programmazione regionale dello spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b);

          b) partecipano, anche in forma associata, alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili dello spettacolo dal vivo e della distribuzione di spettacoli, concorrendo al sostegno della loro attività, oltre che con l'assunzione di oneri finanziari, anche con l'erogazione di servizi collegati al perseguimento di finalità turistiche;

 

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          c) provvedono al sostegno di altri soggetti dello spettacolo dal vivo nel pro-prio ambito territoriale;

          d) partecipano alla predisposizione di progetti europei per l'integrazione comunitaria dello spettacolo dal vivo;

          e) concorrono alla promozione e al sostegno dello spettacolo dal vivo anche mediante interventi di costruzione, recupero, restauro nonché adeguamento funzionale e tecnologico delle strutture e degli immobili di proprietà da destinare ad attività multidisciplinari, anche attraverso la riconversione di strutture edilizie con diversa destinazione originaria;

          f) favoriscono, nell'attività di promozione e di sostegno dello spettacolo dal vivo, la cooperazione con il sistema scolastico e universitario, nonché il coinvolgimento culturale di tutti i gruppi sociali delle comunità locali;

          g) provvedono al rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio di circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti, predisponendo periodicamente l'elenco delle aree disponibili ad ospitare tali attività, e regolamentano le relative concessioni.